L’obbligo di contraddittorio inviato dall’Agenzia delle Entrate in applicazione delle disposizioni previste D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), che scattano dal 1° luglio 2020, non coinvolge anche il contribuente il quale può anche decidere di disattenderlo e declinare l’invito dell’Ufficio.
È uno dei chiarimenti che si desumono leggendo la circolare 22 giugno 2020, n. 17/E, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel c.d. “Decreto Crescita”, appunto, in materia di obbligo al contraddittorio.
A dire il vero, nella circolare le Entrate fanno una analisi completa della disposizione occupandosi anche della deroga ai termini ordinari di decadenza per la notificazione dell’avviso di accertamento oltre che della disposizione secondo cui nel caso di notifica di un avviso di accertamento preceduto da un invito obbligatorio, il contribuente non può più formulare, prima della presentazione del ricorso, un’istanza di accertamento con adesione.
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