Premessa
Secondo quanto disposto dall’art. 62, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono stati sospesi in favore dei soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
Ai sensi del comma 6 del summenzionato art. 62, gli adempimenti sospesi (tra i quali non rientrano quelli connessi alla dichiarazione dei redditi precompilata, come specificatamente previsto dall’art. 61-bis del medesimo decreto) dovranno essere portati a compimento entro il 30 giugno 2020.
Andiamo nel seguito a riepilogare la portata della norma, focalizzando l’attenzione sugli adempimenti periodici IVA e tenendo anche in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 8/E/2020 e n. 11/E/2020 , con la finalità di fornire un memo degli adempimenti eventualmente ancora incompiuti, cui si dovrà ottemperare tassativamente entro fine mese.
Dichiarazione IVA Annuale
Tra gli adempimenti rientranti nella sospensione vi è senza dubbio la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale relativa al 2019, Modello IVA 2020, scadente in termini ordinari in data 30 aprile 2020.
Entro il 30 giugno dovranno quindi essere trasmesse tutte le dichiarazioni IVA che si riferiscono all’anno 2019 e entro la medesima data potranno altresì essere presentate, in assenza di sanzioni, eventuali dichiarazioni correttive nei termini relative al medesimo modello eventualmente già trasmesso in maniera incorretta.
Come chiarito dalla Circolare n. 11/E/2020 , punto 2.15, per quanto l’art. 62 del D.L. n. 18/2020 disponga la sospensione dagli adempimenti a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, tale sospensione è da considerarsi come applicabile non solo in favore delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri - che, ai sensi dell’art. 7, lettera d) del D.P.R. n. 633 del 1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.
La data del 30 giugno deve essere altresì presa in considerazione per far eventualmente valere versamenti relativi all’anno 2019 non effettuati nei termini, ma ravveduti entro il termine di presentazione della dichiarazione, ai fini della corretta compilazione del quadro VL, così come dovranno essere considerati nell’eventuale quadro VQ versamenti arretrati, relativi al 2018, ed effettuati entro tale data, al fine di far emergere in toto o in parte il credito “virtuale” dell’anno 2018.
Della data di effettiva trasmissione telematica del dichiarativo dovrà ovviamente tenersi conto laddove dalla dichiarazione emergesse un credito che si volesse compensare in orizzontale, ovvero con modello F24 a copertura di debiti di natura diversa, di importo superiore a 5.000 euro. In tal caso, infatti, fermo restando l’obbligo di apposizione di visto di conformità (salvo esoneri discendenti dal punteggio ISA conseguito in sede di Redditi 2019), la compensazione oltre 5.000 euro potrà essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di avvenuta trasmissione telematica del dichiarativo ed avvenuto accoglimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate (data di ricezione presente sulla ricevuta).
Modello TR relativo al 1° trimestre 2020
In data 30 aprile 2020, parimenti, ricorrendone i requisiti avrebbe dovuto essere trasmesso telematicamente a scadenza ordinaria il modello TR relativo al primo trimestre 2020.
Anche l’istanza per la richiesta di rimborso o di compensazione infrannuale del credito relativo al primo trimestre 2020 rientra tra gli adempimenti sospesi, e come tale potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Quanto alle considerazioni inerenti il visto di conformità e la tempistica prevista per la compensazione del credito emergente valgono le medesime considerazioni cui sopra.
Il credito emergente dalla dichiarazione IVA annuale non è necessariamente soggetto a visto di conformità, anche se di importo superiore a 5.000 euro. Il visto, infatti, si rende necessario solo laddove si voglia effettivamente utilizzare tale credito in compensazione. Il modello TR, invece, presentato ai fini della compensazione, viene considerato dall’Agenzia delle Entrate come da vistarsi in base alla cifra esposta, dando per scontato che lo stesso viene presentato proprio con la finalità della compensazione. Il visto, pertanto, deve essere apposto per importi superiori a 5.000 euro (da computarsi su base annua), o superiori alla maggior soglia in presenza di regime premiale, indipendentemente dal fatto che in seguito il credito venga effettivamente compensato o meno.
Comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (LIPE)
La comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2020 scadeva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, in data 31 maggio 2020 (termine ordinario: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre).
Per quanto sopra, anche le LIPE relative al I trimestre 2020 rientrano nella sospensione degli adempimenti disposta dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020 e dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 30 giugno 2020
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (ESTEROMETRO)
Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, art. 16, intervenuto in modifica art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/2015, la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”) deve essere effettuata, a partire dall’anno 2020, trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Di conseguenza, la comunicazione relativa al primo trimestre 2020, in termini ordinari, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30 aprile 2020, giorno ricadente nel periodo di sospensione.
L’adempimento potrà quindi essere portato a termine entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda che nell’esterometro devono essere riepilogate tutte le fatture ricevute dall’estero, che non siano supportate da bolla doganale o che non siano già transitate in formato elettronico dal Sistema di Interscambio.
Parimenti, dovranno essere riepilogate tutte le fatture emesse verso cliente esteri, a meno che non si tratti di operazioni supportate da bolla doganale, oppure a meno che la fattura non sia stata emessa (su base volontaria) in formato elettronico, con invio tramite Sistema di Interscambio.
Modelli Intrastat
Rientrano nella sospensione degli adempimenti anche i modelli INTRA e INTRA-12.
Nel caso di obbligo di trasmissione mensile, gli Intrastat che possono essere trasmessi entro il 30 giugno sono quelli che si riferiscono alle operazioni di febbraio 2020 (scadenza originaria 25 marzo, ricadente nel periodo di sospensione), marzo 2020 e aprile 2020.
L’Intrastat mensile relativo ad operazioni di maggio non rientra nel periodo di sospensione, e pertanto dovrà essere trasmesso entro il termine ordinario del 25 del mese successivo, e quindi 25 giugno 2020.
Parimenti, è stato sospeso il termine di trasmissione dell’Intrastat trimestrale relativo al I trimestre 2020, in scadenza ordinaria al 25 aprile (sabato, e quindi lunedì 27 aprile), la cui trasmissione potrà essere portata a termine entro il 30 giugno.
Trasmissione corrispettivi periodo transitorio
Come chiarito dalla Circolare n. 8/E/2020 , infine, rientrano nella sospensione anche le trasmissioni telematiche mensili dei dati dei corrispettivi previste dal comma 6-ter art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
Si tratta della trasmissione telematica posta a carico dei soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, chiamati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, e che si avvalgono ancora della c.d. “procedura transitoria” introdotta dal D.L. n. 34/2019 .
In forza di tale disposizione, i contribuenti, che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari inferiore a 400mila euro e che come tali sono stati chiamati alla gestione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1° gennaio 2020, in base a quanto previsto dal comma 6-ter dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015 possono mantenere in uso il misuratore fiscale, o continuare a certificare i corrispettivi mediante rilascio di ricevuta fiscale, a condizione che procedano a trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mantenendo in uso anche il registro dei corrispettivi giornaliero ex art. 24 D.P.R. n. 633/1972).
Posto che tale trasmissione viene considerata “adempimento”, ricadono nel periodo di sospensione le trasmissioni relative ai corrispettivi conseguiti nei mesi di febbraio, marzo e aprile, che potranno essere portate a termine entro il 30 giugno in assenza di sanzioni. Entro la medesima data, dovranno essere trasmessi i corrispettivi relativi al mese di maggio, e ciò in forza della scadenza ordinaria.
Per completezza, si ricorda che ai sensi dell’art. 140 del D.L. n. 34/2020 la procedura transitoria, che doveva aver termine con i corrispettivi del mese di giugno 2020, potrà essere mantenuta dagli obbligati ai corrispettivi elettronici a partire dal 1° gennaio 2020, per l’intero anno 2020.
Tali soggetti, quindi, saranno obbligati all’emissione del documento commerciale solo a partire dal 1° gennaio 2021, data a partire dalla quale, ai sensi dell’art. 141 del D.L. n. 34/2020, partirà anche la lotteria dei corrispettivi (anch’essa originariamente in programma a partire dal 1° luglio 2020 e poi procrastinata causa emergenza Covid-19).
Riferimenti normativi:
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- Agenzia delle Entrate, Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E
Entro il 30 giugno 2020 un pieno di adempimenti IVA
di Sandra Pennacini | 23 Giugno 2020
L’art. 62 del decreto-legge “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha previsto la sospensione dei termini degli adempimenti scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, in ragione dell’emergenza Covid-19, prevedendo che gli stessi potessero essere portati a termine entro il termine ultimo del 30 giugno 2020.
Nella previsione ricadono numerosi adempimenti del “mondo IVA”, che, in prossimità della scadenza, si va a riepilogare.
Premessa
Secondo quanto disposto dall’art. 62, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono stati sospesi in favore dei soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
Ai sensi del comma 6 del summenzionato art. 62, gli adempimenti sospesi (tra i quali non rientrano quelli connessi alla dichiarazione dei redditi precompilata, come specificatamente previsto dall’art. 61-bis del medesimo decreto) dovranno essere portati a compimento entro il 30 giugno 2020.
Andiamo nel seguito a riepilogare la portata della norma, focalizzando l’attenzione sugli adempimenti periodici IVA e tenendo anche in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 8/E/2020 e n. 11/E/2020 , con la finalità di fornire un memo degli adempimenti eventualmente ancora incompiuti, cui si dovrà ottemperare tassativamente entro fine mese.
Dichiarazione IVA Annuale
Tra gli adempimenti rientranti nella sospensione vi è senza dubbio la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale relativa al 2019, Modello IVA 2020, scadente in termini ordinari in data 30 aprile 2020.
Entro il 30 giugno dovranno quindi essere trasmesse tutte le dichiarazioni IVA che si riferiscono all’anno 2019 e entro la medesima data potranno altresì essere presentate, in assenza di sanzioni, eventuali dichiarazioni correttive nei termini relative al medesimo modello eventualmente già trasmesso in maniera incorretta.
Come chiarito dalla Circolare n. 11/E/2020 , punto 2.15, per quanto l’art. 62 del D.L. n. 18/2020 disponga la sospensione dagli adempimenti a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, tale sospensione è da considerarsi come applicabile non solo in favore delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri - che, ai sensi dell’art. 7, lettera d) del D.P.R. n. 633 del 1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.
La data del 30 giugno deve essere altresì presa in considerazione per far eventualmente valere versamenti relativi all’anno 2019 non effettuati nei termini, ma ravveduti entro il termine di presentazione della dichiarazione, ai fini della corretta compilazione del quadro VL, così come dovranno essere considerati nell’eventuale quadro VQ versamenti arretrati, relativi al 2018, ed effettuati entro tale data, al fine di far emergere in toto o in parte il credito “virtuale” dell’anno 2018.
Della data di effettiva trasmissione telematica del dichiarativo dovrà ovviamente tenersi conto laddove dalla dichiarazione emergesse un credito che si volesse compensare in orizzontale, ovvero con modello F24 a copertura di debiti di natura diversa, di importo superiore a 5.000 euro. In tal caso, infatti, fermo restando l’obbligo di apposizione di visto di conformità (salvo esoneri discendenti dal punteggio ISA conseguito in sede di Redditi 2019), la compensazione oltre 5.000 euro potrà essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di avvenuta trasmissione telematica del dichiarativo ed avvenuto accoglimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate (data di ricezione presente sulla ricevuta).
Modello TR relativo al 1° trimestre 2020
In data 30 aprile 2020, parimenti, ricorrendone i requisiti avrebbe dovuto essere trasmesso telematicamente a scadenza ordinaria il modello TR relativo al primo trimestre 2020.
Anche l’istanza per la richiesta di rimborso o di compensazione infrannuale del credito relativo al primo trimestre 2020 rientra tra gli adempimenti sospesi, e come tale potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Quanto alle considerazioni inerenti il visto di conformità e la tempistica prevista per la compensazione del credito emergente valgono le medesime considerazioni cui sopra.
Il credito emergente dalla dichiarazione IVA annuale non è necessariamente soggetto a visto di conformità, anche se di importo superiore a 5.000 euro. Il visto, infatti, si rende necessario solo laddove si voglia effettivamente utilizzare tale credito in compensazione. Il modello TR, invece, presentato ai fini della compensazione, viene considerato dall’Agenzia delle Entrate come da vistarsi in base alla cifra esposta, dando per scontato che lo stesso viene presentato proprio con la finalità della compensazione. Il visto, pertanto, deve essere apposto per importi superiori a 5.000 euro (da computarsi su base annua), o superiori alla maggior soglia in presenza di regime premiale, indipendentemente dal fatto che in seguito il credito venga effettivamente compensato o meno.
Comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (LIPE)
La comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2020 scadeva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, in data 31 maggio 2020 (termine ordinario: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre).
Per quanto sopra, anche le LIPE relative al I trimestre 2020 rientrano nella sospensione degli adempimenti disposta dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020 e dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 30 giugno 2020
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (ESTEROMETRO)
Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, art. 16, intervenuto in modifica art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/2015, la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”) deve essere effettuata, a partire dall’anno 2020, trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Di conseguenza, la comunicazione relativa al primo trimestre 2020, in termini ordinari, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30 aprile 2020, giorno ricadente nel periodo di sospensione.
L’adempimento potrà quindi essere portato a termine entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda che nell’esterometro devono essere riepilogate tutte le fatture ricevute dall’estero, che non siano supportate da bolla doganale o che non siano già transitate in formato elettronico dal Sistema di Interscambio.
Parimenti, dovranno essere riepilogate tutte le fatture emesse verso cliente esteri, a meno che non si tratti di operazioni supportate da bolla doganale, oppure a meno che la fattura non sia stata emessa (su base volontaria) in formato elettronico, con invio tramite Sistema di Interscambio.
Modelli Intrastat
Rientrano nella sospensione degli adempimenti anche i modelli INTRA e INTRA-12.
Nel caso di obbligo di trasmissione mensile, gli Intrastat che possono essere trasmessi entro il 30 giugno sono quelli che si riferiscono alle operazioni di febbraio 2020 (scadenza originaria 25 marzo, ricadente nel periodo di sospensione), marzo 2020 e aprile 2020.
L’Intrastat mensile relativo ad operazioni di maggio non rientra nel periodo di sospensione, e pertanto dovrà essere trasmesso entro il termine ordinario del 25 del mese successivo, e quindi 25 giugno 2020.
Parimenti, è stato sospeso il termine di trasmissione dell’Intrastat trimestrale relativo al I trimestre 2020, in scadenza ordinaria al 25 aprile (sabato, e quindi lunedì 27 aprile), la cui trasmissione potrà essere portata a termine entro il 30 giugno.
Trasmissione corrispettivi periodo transitorio
Come chiarito dalla Circolare n. 8/E/2020 , infine, rientrano nella sospensione anche le trasmissioni telematiche mensili dei dati dei corrispettivi previste dal comma 6-ter art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
Si tratta della trasmissione telematica posta a carico dei soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, chiamati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, e che si avvalgono ancora della c.d. “procedura transitoria” introdotta dal D.L. n. 34/2019 .
In forza di tale disposizione, i contribuenti, che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari inferiore a 400mila euro e che come tali sono stati chiamati alla gestione dei corrispettivi elettronici a partire dal 1° gennaio 2020, in base a quanto previsto dal comma 6-ter dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015 possono mantenere in uso il misuratore fiscale, o continuare a certificare i corrispettivi mediante rilascio di ricevuta fiscale, a condizione che procedano a trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mantenendo in uso anche il registro dei corrispettivi giornaliero ex art. 24 D.P.R. n. 633/1972).
Posto che tale trasmissione viene considerata “adempimento”, ricadono nel periodo di sospensione le trasmissioni relative ai corrispettivi conseguiti nei mesi di febbraio, marzo e aprile, che potranno essere portate a termine entro il 30 giugno in assenza di sanzioni. Entro la medesima data, dovranno essere trasmessi i corrispettivi relativi al mese di maggio, e ciò in forza della scadenza ordinaria.
Per completezza, si ricorda che ai sensi dell’art. 140 del D.L. n. 34/2020 la procedura transitoria, che doveva aver termine con i corrispettivi del mese di giugno 2020, potrà essere mantenuta dagli obbligati ai corrispettivi elettronici a partire dal 1° gennaio 2020, per l’intero anno 2020.
Tali soggetti, quindi, saranno obbligati all’emissione del documento commerciale solo a partire dal 1° gennaio 2021, data a partire dalla quale, ai sensi dell’art. 141 del D.L. n. 34/2020, partirà anche la lotteria dei corrispettivi (anch’essa originariamente in programma a partire dal 1° luglio 2020 e poi procrastinata causa emergenza Covid-19).
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello IVACorrispettivi elettroniciEsterometroIntrastat
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
Cosa dice l'art. 62 del D.L. n. 18/2020 riguardo alla sospensione degli adempimenti tributari?
L'art. 62 del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini degli adempimenti scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19, consentendo di portarli a termine entro il 30 giugno 2020.
Quali sono gli adempimenti sospesi
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale rientrano nella sospensione.
Cosa dice il comma 6 dell'art. 62 riguardo ai termini per portare a compimento gli adempimenti sospesi?
Il comma 6 dell'art. 62 stabilisce che gli adempimenti sospesi dovranno essere portati a compimento entro il 30 giugno 2020.
Quali sono i documenti fiscali rientranti nella sospensione dei termini?
Rientrano nella sospensione i documenti fiscali come la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale, modello IVA 2020, la comunicazione periodica delle liquidazioni IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2020, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (ESTEROMETRO) relativa al primo trimestre 2020, i modelli INTRA e INTRA-12, e la trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi previsti dal comma 6-ter art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
Quale è la data entro cui dovranno essere trasmesse telematicamente le comunicazioni sospese?
Tutte le comunicazioni sospese dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 30 giugno 2020.