L’Agenzia delle Entrate, a quasi un anno dall’entrata in vigore della disposizione normativa, ha pubblicato il 1° giugno 2020 la circolare n. 13/E con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito alla portata del nuovo adempimento sancito dell’art. 13 del Decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019). Infatti, il citato art. 13 stabilisce che i soggetti passivi d’imposta che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi le vendite a distanza di beni importati e le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE, sono tenuti a trasmettere i dati relativi a tali operazioni, secondo le modalità e i termini che sono stati stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 (Prot. n. 660061). A regime, l’invio dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore del Decreto “Crescita”. Il primo invio, invece, andava effettuato entro il 31 ottobre 2019 (dati dal 1° maggio al 30 settembre 2019).
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