Il c.d. "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), all'art. 119, prevede che le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione del cappotto degli edifici o per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento del condominio o dell'edificio unifamiliare (oltre all'installazione dell'impianto fotovoltaico e delle colonnine di ricarica elettriche) possono godere della detrazione al 110% in 5 anni. Gli ulteriori interventi di cui all'art. 1, commi 344-349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (es. infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione, ecc.) possono essere anch'essi inclusi qualora vengano sostenuti cumulativamente. Il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio deve però essere di due classi prima e dopo l'intervento (l'Ape attesterà il risultato raggiunto).
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