Per effetto dell’entrata in vigore del c.d. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e del c.d. decreto Sblocca cantieri, è stato riconfigurato l’assetto dell’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c., secondo cui le società a responsabilità limitata devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di tre limiti ben determinati. L’obbligo viene meno quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato nessuno di tali limiti. È intento del legislatore aumentare considerevolmente il numero delle società in cui è presente un organo di controllo o un revisore per rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna prescritto dagli strumenti di allerta in base al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
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