Premessa
L’economia è un sistema in continua e rapida evoluzione, tanto che il termine new economy sembra già parte del passato antecedente l’attuale crisi ormai strutturale. È così che nuovi concetti prendono vita e, fra questi, quello di sharing economy, o economia collaborativa, nata all’ombra del prolungato contesto economico sfavorevole e volto ad assecondare le richieste di un mondo sempre più disintermediato.
Un contesto economico in continua evoluzione richiede competenze professionali al passo con i tempi e – di conseguenza – la necessità di esplorare mondi la cui esistenza era impensabile fino a pochi anni fa.
Ma procediamo con ordine.
L'art. 2483 del Codice civile e le obbligazioni per le Srl
È trascorso oltre un decennio dalla riforma del diritto societario del 2003, in particolare per quanto riguarda la normativa che, all’interno del Libro del Lavoro, disciplina le regole cui devono sottostare le società e nello specifico, per quanto qui di interesse, le Srl.
Tra le norme che - nelle intenzioni del legislatore dell’epoca - avrebbero dovuto sortire un elevato impatto sulla vita delle società di capitali rientra sicuramente la nuova formulazione dell’art. 2483 del Codice civile, titolato “Emissione di titoli di debito”.
La disciplina previgente la riforma, è bene ricordarlo, prevedeva che l’emissione delle obbligazioni fosse uno strumento di finanziamento ad appannaggio esclusivo delle Società di Capitali, condannando di fatto le Srl a poter trovare fonti di finanziamento solamente presso i propri soci o, quale unica alternativa di mercato, presso il sistema creditizio bancario tradizionale.
L’innovazione venne quindi accolta in modo molto positivo, salvo doversi scontrare in breve tempo con la radicata diffidenza che lo stesso sistema bancario dimostrava verso lo strumento ed in generale verso le società di più modesta dimensione.
Il citato art. 2483 c.c. prevedeva infatti, così come prevede ancora oggi, una rigida limitazione circa la platea di soggetti che possono sottoscrivere le emissioni obbligazionarie delle Srl: i soli soggetti destinatari in sede di emissione sono infatti gli “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”. Il richiamo è sostanzialmente riferito al Testo Unico della Finanza o TUF (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) ed ai vari regolamenti Consob volti a definire le figure dell’investitore qualificato e dell’investitore professionale.
È così che per lunghi anni la lettera dell’art. 2483 c.c. è rimasta quasi inespressa nella pratica professionale e le società a responsabilità limitata hanno beneficiato in misura estremamente ridotta della facoltà prevista dal legislatore della riforma del diritto societario.
Per non parlare degli utilizzi del tutto distorti della previsione normativa, laddove l’emissione a investitori professionali era talvolta succeduta dalla cessione degli stessi strumenti ai soci dell’emittente, nel tentativo – peraltro piuttosto grossolano – di aggirare la norma contenuta all’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Le nuove forme di finanziamento: equity crowdfunding e peer to peer lending
In questi ultimi anni, tuttavia, il mondo dell’economia e della finanza ha subito una radicale evoluzione sull’onda della cosiddetta sharing economy.
È così che nel mondo dell’economia condivisa le risorse possono essere messe a disposizione mediante vere e proprie campagne di raccolta tramite piattaforme on line gestite da soggetti intermediari appositamente autorizzati e regolamentati.
Termini quali equity crowdfunding e peer to peer lending sono oramai entrati prepotentemente in uso tra coloro che valutano le diverse possibili strade per ottenere finanziamenti all’impresa e siano interessati ai canali canali alternativi nonché – spesso – meno rigidi ed onerosi del tradizionale canale bancario.
Il primo termine identifica la raccolta di equity, ovvero capitale sociale, tramite piattaforme on line mentre il secondo identifica un sistema di finanziamento che avviene, sempre tramite piattaforme, tra soggetti interessati ad investire capitali a fronte di un rendimento spesso attraente.
Così non solo le imprese, ma anche i professionisti dovrebbero, o meglio devono, oggigiorno avere dimestichezza con tali tematiche.
Emissione di mini-bond anche per le Srl
La favorevole evoluzione cui si è assistito del settore dell’”Equity crowdfunding”, che raggiunge oggigiorno una dimensione del tutto ragguardevole viste le decine di milioni raccolti annualmente, ha indotto il legislatore ad estendere alle stesse piattaforme già attive sulla raccolta di equity, la gestione della raccolta di capitale di debito a favore delle società di capitali.
La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018), ed in particolare l’art. 1, comma 236 , ha esteso alle piattaforme on line che abbiano “come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese” (cfr. art. 1, comma 5 novies , TUF), la possibilità di effettuare la “raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese”, mentre il successivo comma 238 demanda alla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) il compito di identificare “particolari categorie di investitori” quali possibili sottoscrittori dei mini-bond emessi dalle società di capitali, comprese le società a responsabilità limitata.
La Consob, con delibera n. 21110 del 10 ottobre 2019 , ha quindi deliberato la modifica al regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 , dando effettiva attuazione alle innovazioni contenute nella legge di Bilancio 2019 e aprendo a nuovi scenari fino a pochi anni fa impossibili da immaginare.
Sono infatti state identificate tre categorie di investitori non professionali che, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 2483 c.c., possono sottoscrivere le obbligazioni che saranno emesse della società di capitali, incluse le Srl, ed offerte sui numerosi siti di crowdfunding già operativi:
1. investitori non professionali il cui patrimonio finanziario (inclusa la liquidità) è superiore a 250.000 euro;
2. investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in un’offerta, previa sottoscrizione di una dichiarazione di essere consapevoli dei rischi connessi all’investimento;
3. investitori non professionali che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio o di consulenza in materia di investimenti.
Tutti questi soggetti potranno, entro breve, decidere di investire una parte della propria liquidità in capitale di debito proposto da società di capitali, valutando i progetti, conoscendo le aziende , incontrando i manager e facendo di volta in volta le necessarie valutazioni.
Il tutto, ovviamente, sotto la vigilanza di Consob, soggetto demandato al controllo costante delle attività poste in essere dalle piattaforme in questione.
La platea dei soggetti che potranno entro breve essere interessate dall’evoluzione normative in esame è tutt’altro che ristretta.
Si pensi infatti, da una parte, a tutte le società che – forti del proprio progetto ma deboli di fronte alle rigidità del sistema finanziario tradizionale – potranno decidere di perseguire la nuova opportunità offerta dal legislatore emettendo strumenti di debito.
Dall’altra parte, in un momento storico – unico della storia dell’universo – di tassi di interesse pari a zero se non addirittura negativi, la possibilità di valutare investimenti “reali” con ritorni in termini di interessi per gli investitori in cerca di rendimenti.
Un ambito di consulenza, in buona sostanza, che dovrebbe attirare non solo le parti in gioco – finanziatori e finanziati – ma anche e soprattutto i loro consulenti, al fine di supportare i propri clienti verso i nuovi strumenti che la sharing economy offre.
Riferimenti normativi:
Le fonti di finanziamento della sharing economy: i mini-bond per le Srl
di Riccardo Lambri | 18 Novembre 2019
Termini quali equity crowdfunding e peer to peer lending sono ormai entrati prepotentemente in uso tra le aziende più giovani e dinamiche, spesso figlie della new economy, concetto già quasi superato dalla sharing economy o economia collaborativa. Coloro che cercano fonti di finanziamento oggigiorno non possono non considerare anche i canali alternativi esistenti, quali opzioni da valutare in aggiunta al tradizionale canale bancario, generalmente rigido e molto esigente. Nel presente contributo sarà analizzata la disciplina dei cosiddetti mini-bond, ovvero le obbligazioni emesse da parte delle Srl, già da tempo ammessi dall’art. 2483 del Codice civile ma sostanzialmente inutilizzati. Un recente intervento della Consob potrebbe, tuttavia, determinarne finalmente il successo e la diffusione.
Premessa
L’economia è un sistema in continua e rapida evoluzione, tanto che il termine new economy sembra già parte del passato antecedente l’attuale crisi ormai strutturale. È così che nuovi concetti prendono vita e, fra questi, quello di sharing economy, o economia collaborativa, nata all’ombra del prolungato contesto economico sfavorevole e volto ad assecondare le richieste di un mondo sempre più disintermediato.
Un contesto economico in continua evoluzione richiede competenze professionali al passo con i tempi e – di conseguenza – la necessità di esplorare mondi la cui esistenza era impensabile fino a pochi anni fa.
Ma procediamo con ordine.
L'art. 2483 del Codice civile e le obbligazioni per le Srl
È trascorso oltre un decennio dalla riforma del diritto societario del 2003, in particolare per quanto riguarda la normativa che, all’interno del Libro del Lavoro, disciplina le regole cui devono sottostare le società e nello specifico, per quanto qui di interesse, le Srl.
Tra le norme che - nelle intenzioni del legislatore dell’epoca - avrebbero dovuto sortire un elevato impatto sulla vita delle società di capitali rientra sicuramente la nuova formulazione dell’art. 2483 del Codice civile, titolato “Emissione di titoli di debito”.
La disciplina previgente la riforma, è bene ricordarlo, prevedeva che l’emissione delle obbligazioni fosse uno strumento di finanziamento ad appannaggio esclusivo delle Società di Capitali, condannando di fatto le Srl a poter trovare fonti di finanziamento solamente presso i propri soci o, quale unica alternativa di mercato, presso il sistema creditizio bancario tradizionale.
L’innovazione venne quindi accolta in modo molto positivo, salvo doversi scontrare in breve tempo con la radicata diffidenza che lo stesso sistema bancario dimostrava verso lo strumento ed in generale verso le società di più modesta dimensione.
Il citato art. 2483 c.c. prevedeva infatti, così come prevede ancora oggi, una rigida limitazione circa la platea di soggetti che possono sottoscrivere le emissioni obbligazionarie delle Srl: i soli soggetti destinatari in sede di emissione sono infatti gli “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”. Il richiamo è sostanzialmente riferito al Testo Unico della Finanza o TUF (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) ed ai vari regolamenti Consob volti a definire le figure dell’investitore qualificato e dell’investitore professionale.
È così che per lunghi anni la lettera dell’art. 2483 c.c. è rimasta quasi inespressa nella pratica professionale e le società a responsabilità limitata hanno beneficiato in misura estremamente ridotta della facoltà prevista dal legislatore della riforma del diritto societario.
Per non parlare degli utilizzi del tutto distorti della previsione normativa, laddove l’emissione a investitori professionali era talvolta succeduta dalla cessione degli stessi strumenti ai soci dell’emittente, nel tentativo – peraltro piuttosto grossolano – di aggirare la norma contenuta all’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Le nuove forme di finanziamento: equity crowdfunding e peer to peer lending
In questi ultimi anni, tuttavia, il mondo dell’economia e della finanza ha subito una radicale evoluzione sull’onda della cosiddetta sharing economy.
È così che nel mondo dell’economia condivisa le risorse possono essere messe a disposizione mediante vere e proprie campagne di raccolta tramite piattaforme on line gestite da soggetti intermediari appositamente autorizzati e regolamentati.
Termini quali equity crowdfunding e peer to peer lending sono oramai entrati prepotentemente in uso tra coloro che valutano le diverse possibili strade per ottenere finanziamenti all’impresa e siano interessati ai canali canali alternativi nonché – spesso – meno rigidi ed onerosi del tradizionale canale bancario.
Il primo termine identifica la raccolta di equity, ovvero capitale sociale, tramite piattaforme on line mentre il secondo identifica un sistema di finanziamento che avviene, sempre tramite piattaforme, tra soggetti interessati ad investire capitali a fronte di un rendimento spesso attraente.
Così non solo le imprese, ma anche i professionisti dovrebbero, o meglio devono, oggigiorno avere dimestichezza con tali tematiche.
Emissione di mini-bond anche per le Srl
La favorevole evoluzione cui si è assistito del settore dell’”Equity crowdfunding”, che raggiunge oggigiorno una dimensione del tutto ragguardevole viste le decine di milioni raccolti annualmente, ha indotto il legislatore ad estendere alle stesse piattaforme già attive sulla raccolta di equity, la gestione della raccolta di capitale di debito a favore delle società di capitali.
La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018), ed in particolare l’art. 1, comma 236 , ha esteso alle piattaforme on line che abbiano “come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese” (cfr. art. 1, comma 5 novies , TUF), la possibilità di effettuare la “raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese”, mentre il successivo comma 238 demanda alla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) il compito di identificare “particolari categorie di investitori” quali possibili sottoscrittori dei mini-bond emessi dalle società di capitali, comprese le società a responsabilità limitata.
La Consob, con delibera n. 21110 del 10 ottobre 2019 , ha quindi deliberato la modifica al regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 , dando effettiva attuazione alle innovazioni contenute nella legge di Bilancio 2019 e aprendo a nuovi scenari fino a pochi anni fa impossibili da immaginare.
Sono infatti state identificate tre categorie di investitori non professionali che, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 2483 c.c., possono sottoscrivere le obbligazioni che saranno emesse della società di capitali, incluse le Srl, ed offerte sui numerosi siti di crowdfunding già operativi:
1. investitori non professionali il cui patrimonio finanziario (inclusa la liquidità) è superiore a 250.000 euro;
2. investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in un’offerta, previa sottoscrizione di una dichiarazione di essere consapevoli dei rischi connessi all’investimento;
3. investitori non professionali che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio o di consulenza in materia di investimenti.
Tutti questi soggetti potranno, entro breve, decidere di investire una parte della propria liquidità in capitale di debito proposto da società di capitali, valutando i progetti, conoscendo le aziende , incontrando i manager e facendo di volta in volta le necessarie valutazioni.
Il tutto, ovviamente, sotto la vigilanza di Consob, soggetto demandato al controllo costante delle attività poste in essere dalle piattaforme in questione.
La platea dei soggetti che potranno entro breve essere interessate dall’evoluzione normative in esame è tutt’altro che ristretta.
Si pensi infatti, da una parte, a tutte le società che – forti del proprio progetto ma deboli di fronte alle rigidità del sistema finanziario tradizionale – potranno decidere di perseguire la nuova opportunità offerta dal legislatore emettendo strumenti di debito.
Dall’altra parte, in un momento storico – unico della storia dell’universo – di tassi di interesse pari a zero se non addirittura negativi, la possibilità di valutare investimenti “reali” con ritorni in termini di interessi per gli investitori in cerca di rendimenti.
Un ambito di consulenza, in buona sostanza, che dovrebbe attirare non solo le parti in gioco – finanziatori e finanziati – ma anche e soprattutto i loro consulenti, al fine di supportare i propri clienti verso i nuovi strumenti che la sharing economy offre.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:SRL
Cos'è la new economy?
La new economy è un termine che descrive l'economia in continua evoluzione, influenzata anche dalla sharing economy e dalle nuove forme di finanziamento.
Cosa si intende per sharing economy?
La sharing economy o economia collaborativa è un concetto nato per assecondare le richieste di un mondo sempre più disintermediato, promuovendo la condivisione delle risorse e favorendo nuove forme di collaborazione economica.
Qual è la principale evoluzione avvenuta nel settore dell'economia e della finanza?
Negli ultimi anni, il settore ha subito una radicale evoluzione sull'onda della sharing economy, con l'introduzione di pratiche come l'equity crowdfunding e il peer to peer lending, che offrono nuove forme di finanziamento.
Cosa sono l'equity crowdfunding e il peer to peer lending?
L'equity crowdfunding è la raccolta di capitale sociale tramite piattaforme online, mentre il peer to peer lending identifica un sistema di finanziamento tra soggetti interessati ad investire capitali a fronte di un rendimento.
Cosa ha determinato il successo e la diffusione dei mini-bond emessi dalle Srl secondo l'intervento della Consob?
Un recente intervento della Consob ha permesso di estendere alle piattaforme online la gestione della raccolta di capitale di debito a favore delle società di capitali, incrementando le opportunità di finanziamento attraverso strumenti come i mini-bond.