La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25982 del 15 ottobre 2019, ha affermato che gli acconti versati in sede di contratto preliminare di compravendita dell’immobile abitativo non beneficiano dell’aliquota IVA del 4% se le dichiarazioni relative al possesso dell’agevolazione “prima casa” sono rese solo in sede di contratto definitivo. Laddove sia stata erroneamente applicata l’aliquota ridotta, in sede di contratto definitivo occorre provvedere alla relativa variazione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
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