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IVA

Nota di variazione per gli acconti pagati in sede di preliminare di acquisto “prima casa”

di Marco Peirolo | 25 Ottobre 2019
Nota di variazione per gli acconti pagati in sede di preliminare di acquisto “prima casa”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25982 del 15 ottobre 2019, ha affermato che gli acconti versati in sede di contratto preliminare di compravendita dell’immobile abitativo non beneficiano dell’aliquota IVA del 4% se le dichiarazioni relative al possesso dell’agevolazione “prima casa” sono rese solo in sede di contratto definitivo. Laddove sia stata erroneamente applicata l’aliquota ridotta, in sede di contratto definitivo occorre provvedere alla relativa variazione, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il caso riguarda l'applicazione dell'IVA ridotta del 4% sugli acconti per la cessione di immobili senza le dichiarazioni richieste per l'agevolazione prima casa. La Corte di Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni devono essere rese anche in sede di contratto preliminare.