Il credito che una persona fisica residente in Italia vanta a seguito della “conversione” di obbligazioni emesse da una società estera in default deve essere dichiarato nel quadro RW ai fini dell’ottemperamento degli obblighi sul monitoraggio.
Su tali importi, però, non è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie (c.d. IVAFE) a meno che si configuri come “valore mobiliare” e, quindi, disponga del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali.
È questa la sintesi della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un interpello presentato da un contribuente.
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