Al fine di evitare un utilizzo artificioso delle franchigie previste dall’art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006, in riferimento all’imposta dovuta sulle donazioni, il legislatore prevede l’istituto del c.d. “coacervo”. In pratica, per l’applicazione della franchigia occorre tener conto di tutte le donazioni fatte in precedenza e ciò al fine di evitare che il donante possa spezzettare gli atti di donazione e così beneficiare sempre di volta in volta della franchigia piena. In questo commento, dunque, si analizza la normativa di riferimento e si illustra un caso pratico di applicazione.
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