I soggetti passivi che facilitano, tramite un’interfaccia elettronica, la vendita a distanza di beni hanno l’onere di trasmettere, per ciascun fornitore, specifici dati all’Amministrazione finanziaria. L’invio deve essere eseguito entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre; tuttavia, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2019, n. 660061, ha disposto che la prima trasmissione dei dati debba avvenire entro il 31 ottobre 2019. Inoltre, di particolare rilievo sono le responsabilità del soggetto passivo, il quale, in caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, è considerato debitore dell’imposta.
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