L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 328 del 2 agosto 2019, ha chiarito che l’apertura del fallimento e l’insinuazione al passivo del debitore già esecutato, se anteriori all’emissione della nota di variazione, impongono di attenderne l’esito prima di legittimare l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA.
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