Potrebbe capitare che nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario ci siano, al 31 dicembre dell’anno precedente il passaggio medesimo, ancora dei componenti positivi/negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in attuazione delle regole fissate dal TUIR. In tali casi continua a trovare applicazione la regola di cui all'art. 1, comma 66, della Legge n. 190/2014, ai sensi del quale tali componenti devono essere utilizzati interamente nel periodo immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario. Quindi, per un contribuente, ad esempio, che nel 2018 operava nel regime ordinario (principio di competenza) e che dal 2019 è passato al forfait (principio di cassa), i menzionati componenti dovranno trovare la loro integrale collocazione nel modello Redditi 2019.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati