Commento
AGEVOLAZIONI

Da ordinario a forfait: i costi pluriennali residui al 31 dicembre

di Pasquale Pirone | 11 Settembre 2019
Da ordinario a forfait: i costi pluriennali residui al 31 dicembre

Potrebbe capitare che nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario ci siano, al 31 dicembre dell’anno precedente il passaggio medesimo, ancora dei componenti positivi/negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in attuazione delle regole fissate dal TUIR. In tali casi continua a trovare applicazione la regola di cui all'art. 1, comma 66, della Legge n. 190/2014, ai sensi del quale tali componenti devono essere utilizzati interamente nel periodo immediatamente precedente all’adozione del regime forfetario. Quindi, per un contribuente, ad esempio, che nel 2018 operava nel regime ordinario (principio di competenza) e che dal 2019 è passato al forfait (principio di cassa), i menzionati componenti dovranno trovare la loro integrale collocazione nel modello Redditi 2019.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge n. 145/2018 ha modificato i requisiti per il regime forfetario dal 1° gennaio 2019, senza intervenire sul passaggio da regime ordinario a forfetario.