Poiché dal 1° gennaio 2018 sono detraibili, ai fini IRPEF, anche le spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, devono ritenersi ammesse in detrazione, altresì, le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Queste ultime sono da considerare quali spese di istruzione non universitarie, da indicare con il codice 12 ai righi E8/E10 (per il modello 730) o RP8/RP10 (in caso di modello Redditi PF). È questo l’importante chiarimento contenuto nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, con il quale deve intendersi superato il precedente orientamento di prassi, contenuto nella risoluzione 4 agosto 2016, n. 68/E.
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