Il quadro RW deve fare i conti con una white list e con due black list. A seconda dell’aspetto oggetto di analisi, infatti, bisogna fare riferimento alla white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 o all’unione delle due black list di cui al D.M. 21 novembre 2001 e al D.M. 4 maggio 1999.
La white list rileva per aspetti, invero, marginali o quantomeno di minor impatto, come l’indicazione del picco del conto corrente nella colonna 9 del quadro RW e l’applicazione del principio del look through in sede di determinazione del valore finale da indicare in colonna 8.
Le due black list, invece, esplicano effetti ben più significativi, in quanto rilevano ai fini del raddoppio dei periodi di accertamento, del raddoppio delle sanzioni e della presunzione che l’investimento non monitorato sia reddito.
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