Dal 1° gennaio 2019, il contribuente forfetario è divenuto sostituto d’imposta verso i propri dipendenti e collaboratori con riferimento ad emolumenti qualificabili come redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Laddove, invece, questi dovesse avvalersi di collaboratori che agiscono nelle vesti di lavoratori autonomi non scatta per il forfait l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto. Tuttavia, come si evince dalla Circolare n. 9/E/2019 , in tale ipotesi è comunque facoltà operare le ritenute, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario.
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