L’applicazione dell’imposta di bollo nel caso in cui la fattura emessa rechi, oltre ai corrispettivi imponibili, anche il rimborso delle spese di importo superiore a 77,47 euro, non è unanimemente condivisa. Le anticipazioni delle spese sono escluse dal computo della base imponibile IVA e non rappresentano operazioni “fuori campo”. Si tratta di prestazioni solitamente accessorie alle operazioni imponibili e la circostanza ne determina l’esclusione dall’imposta di bollo. La soluzione si desume anche dall’art. 6, della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Se la fattura emessa reca l’addebito, anche parziale, di un corrispettivo assoggettato ad IVA, trova piena applicazione il principio di alternatività. In tale ipotesi il rimborso delle spese, avente natura di prestazione accessoria, viene assorbito nella previsione di cui al citato art. 6 e non deve essere assoggettato al tributo.
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