
L’approvazione del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) ha introdotto l’obbligo di contraddittorio a 360 gradi. Sino ad oggi non esisteva nel nostro ordinamento tributario un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, essendo, invero, la ricorrenza di tale obbligo prevista esclusivamente nell’ipotesi di accertamento antielusivo di cui all’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (già art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973) e nell’ipotesi di accertamento induttivo mediante gli studi di settore. A questo si aggiungeva l’obbligo del contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, il quale preclude la possibilità di emanare l’avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del PVC al contribuente, onde garantire allo stesso di attivare il contraddittorio in relazione al contenuto del PVC. Con l’approvazione del decreto “Crescita”, invece, è stato introdotto nell’ordinamento tributario l’obbligo generalizzato di contraddittorio con riferimento a tutti i tributi ed a tutte le tipologie di accertamento, comprese quelle a tavolino.

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