In materia di proroga dei contratti di locazione a canone concordato, in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto post prima proroga biennale, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
A fornire una norma di interpretazione autentica, che fissa ad un biennio la proroga temporale in caso di rinnovo tacito, è intervenuto l'art. 19-bis del decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ) post conversione in legge.
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