L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 178 del 3 giugno 2019 ha chiarito che nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di un accordo transattivo, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione. Tenendo, comunque, presente che in presenza di accordo transattivo la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria (così come previsto dal comma 3 dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972).
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