Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la determinazione del reddito e dell’Iva secondo i criteri forfetari di cui alla Legge n. 398/1991 possono, in presenza di determinati presupposti e per non più di due eventi l’anno, fruire della detassazione ai fini IRES con riferimento a taluni proventi commerciali. È necessario, però, che i proventi siano strettamente funzionali al singolo evento tanto che, se dovesse mancare questo collegamento, il beneficio fiscale non potrà essere applicato. Il beneficio non potrà essere mai applicato ai fini Iva che continuerà ad essere dovuta. Il legislatore nazionale ha correttamente tenuto in considerazione gli stringenti vincoli comunitari e la necessità di uniformare la normativa nazionale a quella di cui alla direttiva comunitaria.
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