Soggetto passivo della TASI è anche il detentore/occupante l’immobile. La quota di sua competenza è fissata dal regolamento comunale (può variare tra il 10% ed il 30%). In mancanza di previsione la misura è prevista ex lege nel 10%. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.). Dunque, in caso di immobile ceduto in comodato, il tributo è dovuto in quota parte dal comodatario ed in quota parte dal comodante. Scatta l’esenzione laddove l’immobile occupato rappresenti per l’occupante stesso la sua abitazione principale di categoria catastale non di lusso (es. A/2). Un caso a parte è quello in cui il comodato intervenga tra genitori e figli.
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