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ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

ISA 2019: l’Agenzia delle Entrate risponde e scioglie i primi dubbi

di Nicola Forte | 21 Giugno 2019
ISA 2019: l’Agenzia delle Entrate risponde e scioglie i primi dubbi

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alle prime domande dei professionisti e delle altre associazioni di categoria sull’applicazione dei nuovi ISA 2019. Le indicazioni sono state fornite nel corso di un incontro avvenuto ieri a cui hanno partecipato anche la SOSE e la SOGEI, durante il quale sono state manifestate le criticità del nuovo strumento e i principali dubbi operativi. Le categorie hanno sollecitato a più riprese la diffusione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate con le prime istruzioni operative, oltre alla conferma delle risposte fornite ufficiosamente nel corso dell’incontro di ieri.

Premessa

Si è tenuto ieri a Roma il tanto atteso incontro tra l’Agenzia delle Entrate, la SOSE, la SOGEI, i professionisti ed altre associazioni di categoria per fare il punto della situazione sull’applicazione dei nuovi ISA 2019.
Sono state evidenziate le criticità del nuovo modello con l’intento di semplificare la “partenza” dei nuovi indicatori.  L’incontro è stato suddiviso in due parti. La prima ha consentito alle diverse categorie economiche di fare sentire la propria “voce” con l’intento di migliorare l’applicazione futura del nuovo strumento.  La seconda, più tecnica, nel corso della quale sono state poste alcune domande alle quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime risposte anche se i dubbi, in alcuni casi di difficile risoluzione, dovranno poi essere nuovamente affrontati nella circolare che tutte le categorie economiche hanno chiesto per rendere utile la oramai quasi certa proroga dei termini di versamento al 30 settembre. La nuova scadenza è prevista dal decreto “Crescita” la cui conversione, con il voto di fiducia, è attesa per la fine del mese di giugno.

 

Le cause di esclusione

Si è posto il problema se, come previsto per gli studi di settore, i nuovi ISA fossero applicabili anche nell’ipotesi di cessazione ed inizio dell’attività entro i sei mesi successivi. I medesimi dubbi hanno interessato il caso in cui nell’anno 2018 il contribuente abbia avviato una nuova attività che di fatto costituisce la mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (acquisto o affitto di azienda, conferimento di azienda, ecc.).
In passato, cioè quando erano applicabili gli studi di settore, era irrilevante, con riferimento alle predette fattispecie, che l’attività fosse iniziata nell’anno. La cessazione ed il riavvio dell’attività, oppure la prosecuzione dell’attività altrui, facevano venire meno l’applicazione della causa di esclusione. In questi casi gli studi di settore erano applicabili.
Invece, con riferimento ai nuovi ISA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa di esclusione è in ogni caso applicabile.

È dunque irrilevante che l’attività sia stata prima cessata e poi nuovamente “aperta” entro i sei mesi successivi.

La diversa soluzione è collegata alle mutate finalità degli ISA rispetto agli studi di settore. Secondo l’Amministrazione finanziaria i contribuenti hanno interesse all’applicazione degli ISA al fine di beneficiare del regime premiale previsto dal provvedimento direttoriale del 10 maggio scorso. Tale circostanza dovrebbe conseguentemente disincentivare possibili comportamenti elusivi.

 

Gli ISA come strumento di analisi di rischio fiscale

Al fine della definizione delle specifiche strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Nel corso dell’incontro di ieri è stato chiarito che l’eventuale inclusione in una lista selettiva del contribuente “poco affidabile” non è automatica. Sarà necessario incrociare il “voto” dell’indicatore di affidabilità con ulteriori elementi in grado di confermare l’elevato profilo di rischio del contribuente.

Solo nell’ipotesi in cui sussistano più elementi il contribuente rischierà l’inclusione nella lista selettiva in grado di indirizzare l’attività di controllo.

 

La compensazione senza visto dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP 2018

Uno dei benefici previsti dal provvedimento direttoriale n. 126200/2019 consiste nella possibilità di compensare, senza l’apposizione del visto, sia pure fino a 20.000 euro, i crediti annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive. Il beneficio riguarda esclusivamente quei contribuenti che nell’anno 2018 raggiungono un valore dell’indice di affidabilità almeno pari ad 8.

Si è posto il problema se il plafond di 20.000 euro fosse riferibile a ciascun tributo individuato con riferimento a ciascun codice. In buona sostanza è stato domandato se il limite di 20.000 euro potesse ad esempio essere “moltiplicato” per l’IRPEF, l’addizionale regionale, l’addizionale comunale e l’Irap.

La soluzione fornita nel corso dell’incontro di ieri è stata negativa. L’Agenzia delle entrate, facendo leva sulla lettera della disposizione, ha ritenuto che il contribuente possa utilizzare due distinti plafond: uno relativo a tutte le imposte dirette e altro ai fini IRAP.

Conseguentemente se il contribuente ha un credito IRPEF di 19.000 euro e un credito IRAP di 15.000 euro, potrà utilizzare liberamente, quindi senza l’apposizione del visto, interamente i crediti per un importo complessivo di 34.000 euro. Invece, se il contribuente ha un credito IRPEF di 19.500 euro ed un credito relativo all’addizionale regionale di 2.000 euro, potrà utilizzare senza visto i predetti crediti per un importo non superiore al plafond (unico) di 20.000 euro.

 

La presentazione della dichiarazione integrativa

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di fornire chiarimenti sui comportamenti da assumere e sui possibili effetti dovuti alla presentazione di una dichiarazione integrativa.  Le fattispecie esaminate sono due. Il contribuente potrebbe ad esempio aver “integrato” nel corso del mese di maggio 2019 la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016. In tale ipotesi, il contribuente che provvederà all’acquisizione dei dati dall’Archivio dell’anagrafe tributaria, riscontrerà la presenza del reddito dichiarato in precedenza, quindi anteriormente alla rettifica. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di modificare il “dato storico” sostituendolo con il nuovo reddito 2016 per effetto della presentazione della dichiarazione integrativa. Ciò anche al fine di evitare di subire gli eventuali effetti negativi degli indicatori di anomalia.

La seconda fattispecie presa in esame ha riguardato il caso di un contribuente che intende presentare una dichiarazione integrativa dopo la scadenza del termine per l’invio del modello Redditi 2019. La dichiarazione integrativa gli consente di incrementare il livello di affidabilità passando da 7,9 a 8,1.

In tale ipotesi l’Agenzia delle entrate, pur riservandosi la necessità di procedere con un approfondimento del problema, ha manifestato perplessità circa un’eventuale soluzione positiva. Il limite sarebbe contenuto nell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.  La disposizione citata (comma 1, ultimo periodo) consente l’accesso dei contribuenti al regime premiale di cui al comma 11 “sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti”.

In buona sostanza, secondo un’interpretazione restrittiva della disposizione, se la rettifica della dichiarazione viene effettuata oltre il termine ordinario di scadenza, anche se il contribuente ottiene un voto pari a 8,1 in luogo di quello originario, pari a 7,9, l’accesso al regime premiale risulterà definitivamente precluso.

 

L’attribuzione dei benefici del regime premiale ai soci

Si è posto il problema se i soci di una società di persone (o in regime di trasparenza), affidabile in base ai nuovi ISA 2019, potessero anch’essi fruire del regime premiale di cui al provvedimento direttoriale del 10 maggio scorso.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa tendenzialmente con una soluzione negativa. In particolare, è stato osservato come a loro volta i soci potrebbero essere titolari di altri redditi di impresa o di altre categorie.

Conseguentemente l’affidabilità fiscale della società non si trasferisce automaticamente ai soci che la partecipano.

 

Riferimenti normativi:

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