L'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale tra sindaco e revisore contabile può essere potenzialmente fonte di possibili reciproci condizionamenti, tenuto conto, peraltro, che, in caso di mala gestio, a norma dell’art. 2407, comma 2, c.c., i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Si è espressa in merito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 31 maggio 2019, n. 14919.
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