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Incompatibile il revisore che lavora nello studio del sindaco con incarichi nella stessa società

di Studio tributario Gavioli & Associati | 7 Giugno 2019
Incompatibile il revisore che lavora nello studio del sindaco con incarichi nella stessa società

L'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale tra sindaco e revisore contabile può essere potenzialmente fonte di possibili reciproci condizionamenti, tenuto conto, peraltro, che, in caso di mala gestio, a norma dell’art. 2407, comma 2, c.c., i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Si è espressa in merito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 31 maggio 2019, n. 14919.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un revisore contro una società in amministrazione controllata, ritenendo nulla la delibera della società che nomina un revisore con legami professionali con il sindaco. La Cassazione conferma l'importanza dell'indipendenza e obiettività del revisore contabile.