A partire dal 1° luglio 2019 diverranno pienamente operative le disposizioni introdotte in modifica all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 con D.L. n. 119/2018, art. 11 , secondo le quali la fattura deve essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Con emendamento approvato al D.L. "Crescita", i 10 giorni diventeranno 12, concedendo un piccolissimo spazio ulteriore di manovra, che tuttavia non allevia le preoccupazioni di quei contribuenti abituati alle tempistiche previste dal “periodo transitorio” attualmente vigente, che prevede la possibilità di emettere la fattura, in assenza di sanzioni, entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA. Andiamo nel seguito ad analizzare gli aspetti operativi della disposizione, che in prima istanza riguarderà esclusivamente i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, posto che per i mensili il periodo “transitorio” è stato esteso sino al 30 settembre 2019.
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