L’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non integra alcun reato ai fini delle imposte dirette. Così nell’ultimo caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16768, depositata il 17 aprile 2019, ha richiamato il costante orientamento della Suprema Corte. Secondo i giudicanti, il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato (con riguardo alle imposte dirette) dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture. Nella fattispecie esaminata, posto che trattasi di operazioni sottoposte a reverse charge o esenti, il delitto non si configura per nessuna imposta, non sussistendo, per la Cassazione, alcuna forma di evasione.
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