Spirato il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche 2019, contenenti esclusivamente redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, l’attenzione è ora posta sul quadro sanzionatorio legato all’eventuale mancata applicazione delle ritenute o all’omesso versamento delle ritenute certificate. A tal proposito l’art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto; i principali dubbi operativi riguardano l’eventuale ulteriore applicazione della sanzione del 30% legata agli omessi versamenti.
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