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REATI TRIBUTARI

Unica sanzione al 20% per le ritenute non effettuate

di Andrea Amantea | 17 Aprile 2019
Unica sanzione al 20% per le ritenute non effettuate

Spirato il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche 2019, contenenti esclusivamente redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, l’attenzione è ora posta sul quadro sanzionatorio legato all’eventuale mancata applicazione delle ritenute o all’omesso versamento delle ritenute certificate. A tal proposito l’art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto; i principali dubbi operativi riguardano l’eventuale ulteriore applicazione della sanzione del 30% legata agli omessi versamenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'applicazione delle ritenute alla fonte è legata ai redditi da lavoro dipendente e autonomo. Le sanzioni per mancata effettuazione o versamento sono regolate dall'art. 14 e 13 del D.Lgs. n. 471/1997, rispettivamente.