Con la Sentenza n. 9586 del 5 aprile 2019 , la Corte di Cassazione, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in passato, ha chiarito che il cedente/prestatore dell’esportatore abituale può fatturare con l’applicazione della non imponibilità IVA (di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972) ancor prima di ricevere la dichiarazione d’intento da parte del proprio cessionario/committente esportatore abituale.
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