Qualora il sostituto d’imposta non abbia versato l’acconto, però abbia operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito non è tenuto a risponderne in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 , D.P.R. n. 602/1972 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. È stata dunque posta la parola fine agli orientamenti contrastanti della giurisprudenza, ed in particolare a quell’orientamento che riteneva il soggetto sostituito responsabile solidalmente con il sostituto per le ritenute operate e non versate.
La Corte di Cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019 , ha affermato che nelle ipotesi in cui il sostituto non versa le ritenute operate, il medesimo non è responsabile in solido dell’omesso versamento, nei confronti dell’erario.
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