Come ormai noto, la Legge di Bilancio 2018, intervenendo sull’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro), ha stabilito che allo scopo di individuare il corretto trattamento fiscale da applicare all’atto presentato per la registrazione, non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso o contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare, fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di abuso del diritto. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 è norma di interpretazione autentica, quindi, avente efficacia retroattiva. Da ultimo l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, è intervenuta commentando quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019.
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