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DICHIARAZIONI

Visto infedele 730, il Decretone finalmente elimina le imposte a carico dei commercialisti

di Sandra Pennacini | 29 Marzo 2019
Visto infedele 730, il Decretone finalmente elimina le imposte a carico dei commercialisti

CNDCEC: “Superata una norma di cui avevamo denunciato da subito l’incostituzionalità e recepita la proposta emendativa del Consiglio nazionale della categoria”.

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge e approvato in via definitiva in Senato, ha assunto colloquialmente una serie di denominazioni, anche fantasiose, da “Decretone” a “Decreto per il reddito di cittadinanza” e altri ancora. Certamente, i professionisti lo ricorderanno come il decreto che finalmente  ha cancellato il meccanismo che sin dalla sua introduzione aveva suscitato indignazione, ovvero il fatto che in caso di rilascio di visto infedele in sede di modello 730 (dichiarazione precompilata) il CAF o il professionista fossero chiamati a farsi carico non solo delle sanzioni, ma anche della maggiore imposta.
Analizziamo i contenuti dell'importante novità, con il contributo del Consiglio nazionale dei Dottori  Commercialisti ed Esperti Contabili.

Visto infedele, addio al versamento dell'imposta a carico di CAF e Commercialisti

A riscrivere le disposizioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità è l’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione del decreto stesso, in accoglimento di una proposta emendativa formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

La disposizione, intervenendo sull’art. 39 comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, lettera a), ne riscrive completamente il testo, e prevede che i soggetti indicati nell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 che rilasciano visto di conformità ad una dichiarazione dei redditi precompilata (art. 13 regolamento Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164), visto che risulti poi essere infedele, non saranno più tenuti a rispondere in toto dell’imposta che il contribuente non ha versato per effetto dell’errore compiuto nella predisposizione del dichiarativo.

Resta esclusivamente l’obbligo di versare le sanzioni; viene infatti previsto che i medesimi soggetti cui sopra “sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata”, e sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La dichiarazione rettificativa

Così come previsto in passato, resta anche la possibilità di intervenire in via preventiva, una volta rilevato l’errore. Infatti, nel caso in cui l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, “il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Osservando queste disposizioni le sanzioni potranno essere ridotte, avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Cosa accade in caso di violazioni ripetute

Altro aspetto degno di nota del Decreto è la previsione che, con riferimento alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele, non rende applicabile la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso, ma è importante ricordare che vi è facoltà per l’amministrazione finanziaria di sospendere il CAF o il professionista dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità laddove si rilevino ripetute violazioni.

La soddisfazione dei Commercialisti, promotori della modifica normativa

Grande la soddisfazione del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, sia nel merito della modifica normativa, sia per la circostanza che tale modifica sia avvenuta in accoglimento di un’iniziativa del CNDCEC stesso: «Si tratta di un risultato importante - così commenta Gilberto Gelosa, Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità – E’ stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di professionisti e CAF nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva prontamente denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata».

Riferimenti normativi:

 

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