Visto infedele, addio al versamento dell'imposta a carico di CAF e Commercialisti
A riscrivere le disposizioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità è l’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione del decreto stesso, in accoglimento di una proposta emendativa formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
La disposizione, intervenendo sull’art. 39 comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, lettera a), ne riscrive completamente il testo, e prevede che i soggetti indicati nell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 che rilasciano visto di conformità ad una dichiarazione dei redditi precompilata (art. 13 regolamento Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164), visto che risulti poi essere infedele, non saranno più tenuti a rispondere in toto dell’imposta che il contribuente non ha versato per effetto dell’errore compiuto nella predisposizione del dichiarativo.
Resta esclusivamente l’obbligo di versare le sanzioni; viene infatti previsto che i medesimi soggetti cui sopra “sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata”, e sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La dichiarazione rettificativa
Così come previsto in passato, resta anche la possibilità di intervenire in via preventiva, una volta rilevato l’errore. Infatti, nel caso in cui l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, “il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Osservando queste disposizioni le sanzioni potranno essere ridotte, avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Cosa accade in caso di violazioni ripetute
Altro aspetto degno di nota del Decreto è la previsione che, con riferimento alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele, non rende applicabile la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso, ma è importante ricordare che vi è facoltà per l’amministrazione finanziaria di sospendere il CAF o il professionista dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità laddove si rilevino ripetute violazioni.
La soddisfazione dei Commercialisti, promotori della modifica normativa
Grande la soddisfazione del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, sia nel merito della modifica normativa, sia per la circostanza che tale modifica sia avvenuta in accoglimento di un’iniziativa del CNDCEC stesso: «Si tratta di un risultato importante - così commenta Gilberto Gelosa, Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità – E’ stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di professionisti e CAF nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva prontamente denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata».
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 35, art. 39, comma 1, lettera a);
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997;
- D.M. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13
- Cndcec, Comunicato Stampa 28 marzo 2019 .
Visto infedele 730, il Decretone finalmente elimina le imposte a carico dei commercialisti
di Sandra Pennacini | 29 Marzo 2019
CNDCEC: “Superata una norma di cui avevamo denunciato da subito l’incostituzionalità e recepita la proposta emendativa del Consiglio nazionale della categoria”.
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge e approvato in via definitiva in Senato, ha assunto colloquialmente una serie di denominazioni, anche fantasiose, da “Decretone” a “Decreto per il reddito di cittadinanza” e altri ancora. Certamente, i professionisti lo ricorderanno come il decreto che finalmente ha cancellato il meccanismo che sin dalla sua introduzione aveva suscitato indignazione, ovvero il fatto che in caso di rilascio di visto infedele in sede di modello 730 (dichiarazione precompilata) il CAF o il professionista fossero chiamati a farsi carico non solo delle sanzioni, ma anche della maggiore imposta.
Analizziamo i contenuti dell'importante novità, con il contributo del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Visto infedele, addio al versamento dell'imposta a carico di CAF e Commercialisti
A riscrivere le disposizioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità è l’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione del decreto stesso, in accoglimento di una proposta emendativa formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
La disposizione, intervenendo sull’art. 39 comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, lettera a), ne riscrive completamente il testo, e prevede che i soggetti indicati nell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 che rilasciano visto di conformità ad una dichiarazione dei redditi precompilata (art. 13 regolamento Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164), visto che risulti poi essere infedele, non saranno più tenuti a rispondere in toto dell’imposta che il contribuente non ha versato per effetto dell’errore compiuto nella predisposizione del dichiarativo.
Resta esclusivamente l’obbligo di versare le sanzioni; viene infatti previsto che i medesimi soggetti cui sopra “sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata”, e sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La dichiarazione rettificativa
Così come previsto in passato, resta anche la possibilità di intervenire in via preventiva, una volta rilevato l’errore. Infatti, nel caso in cui l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, “il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Osservando queste disposizioni le sanzioni potranno essere ridotte, avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Cosa accade in caso di violazioni ripetute
Altro aspetto degno di nota del Decreto è la previsione che, con riferimento alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele, non rende applicabile la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso, ma è importante ricordare che vi è facoltà per l’amministrazione finanziaria di sospendere il CAF o il professionista dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità laddove si rilevino ripetute violazioni.
La soddisfazione dei Commercialisti, promotori della modifica normativa
Grande la soddisfazione del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, sia nel merito della modifica normativa, sia per la circostanza che tale modifica sia avvenuta in accoglimento di un’iniziativa del CNDCEC stesso: «Si tratta di un risultato importante - così commenta Gilberto Gelosa, Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità – E’ stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di professionisti e CAF nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva prontamente denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata».
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello 730 precompilato
Cosa prevede l'art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4?
L'art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che i soggetti che rilasciano visto di conformità ad una dichiarazione dei redditi precompilata e che risulti poi essere infedele, non saranno più tenuti a rispondere dell’imposta non versata, ma saranno tenuti a versare una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.
Che possibilità resta prevista in caso di infedeltà del visto non già contestata?
Rimane prevista la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente o una comunicazione dei dati relativi alla rettifica da parte del Centro di assistenza fiscale o del professionista, definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Come possono essere ridotte le sanzioni in caso di infedeltà del visto di conformità?
Le sanzioni possono essere ridotte avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Cosa accade in caso di violazioni ripetute in materia di visto di conformità infedele?
In caso di violazioni ripetute, l'amministrazione finanziaria può sospendere il CAF o il professionista dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Quale organizzazione si è detta soddisfatta della modifica normativa riguardante il visto di conformità infedele?
Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili si è detto soddisfatto sia per la modifica normativa, sia per il fatto che tale modifica sia avvenuta in accoglimento di un’iniziativa del CNDCEC stesso.