Con la Nota n. 12243 del 6 marzo 2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è uniformata ai princìpi espressi dalla giurisprudenza, in base ai quali, per le royalties che costituiscono condizioni di vendita dei beni di provenienza extracomunitaria, si considera valido l’assolvimento dell’IVA da parte dell’importatore mediante reverse charge, sempreché sia debitamente comprovata la corrispondenza dell’imposta autofatturata alla maggiore imposta dovuta in sede di importazione, per effetto dell’inclusione delle royalties nel valore accertato dalla dogana.
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