All’esito della controversia tributaria non sono soggette a ritenuta d’acconto le somme erogate al legale difensore della parte vittoriosa, nell’ipotesi in cui non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. È questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 15 marzo 2019 avente ad oggetto l’applicazione della ritenuta d’acconto, art. 25 D.P.R. n. 600/1973.
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