L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, ha chiarito che, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni. Infatti, la somministrazione di alimenti e bevande dà luogo ad una prestazione di servizi soggetta all’aliquota ridotta del 10%, mentre la cessione degli stessi beni è soggetta a IVA con l’aliquota propria dei singoli beni venduti.
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