Commento
IRPEF

Spese parcheggio trasferta dipendente: il “piè di lista” non concorre alla formazione del reddito

di Marco Bomben | 11 Febbraio 2019
Spese parcheggio trasferta dipendente: il “piè di lista” non concorre alla formazione del reddito

Con Consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per il parcheggio rimborsate al dipendente sono interamente assoggettate a tassazione se si applica il rimborso forfetario o misto. Diversamente, in caso di rimborso analitico o piè di lista l’importo ricevuto è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spese per parcheggi sono tassati interamente se si applica il rimborso forfetario o misto, ma esenti fino a un certo importo se si usa il rimborso analitico.