Dopo quasi due mesi dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito scarne indicazioni sulle recenti novità riguardanti il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. In alcuni casi, però, i contribuenti potranno fare riferimento ai contenuti dei precedenti documenti di prassi che potrebbero essere ancora oggi validi. L’indennità di maternità rappresenta un’indennità sostitutiva che non partecipa alla determinazione del plafond di 65.000 euro in quanto non ha natura né di ricavo, né di compenso. Trattandosi, però, di un’indennità percepita in sostituzione di un reddito, la stessa deve partecipare alla determinazione del reddito forfetario. Si applica, quindi l’articolo 6 del TUIR. La somma percepita deve essere sommata ai ricavi o compensi ai fini dell’applicazione del coefficiente di redditività previsto per la singola categoria economica. La medesima soluzione vale con riferimento all’indennità percepita da un professionista a titolo di lucro cessante nel caso in cui si sia verificato un infortunio in grado di ridurre la capacità lavorativa del professionista.
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