Con la risposta ad interpello n. 164/2018 si affronta il rapporto, dal punto di vista fiscale, tra una misura di welfare pubblico, come il contributo statale per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido, e l’eventuale analoga misura di welfare privato (ossia, nel caso, aziendale), la quale rientra nell’ampio novero dei cd. flexible benefit, e, in particolare, nella previsione dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR. In entrambi i casi, i relativi valori non concorrono a formare la base imponibile per il percettore; la norma istitutiva del “bonus asilo nido” ne esclude espressamente la cumulabilità con le detrazioni previste agli stessi fini dall’art. 1, comma 335, legge n. 266/2005; non così con riguardo al disposto della citata lettera f-bis): da qui il dubbio dell’istante, che si pone dunque il problema della loro eventuale cumulabilità, risolto dall’agenzia alla luce delle norme e dei principi che ne regolano requisiti e condizioni.
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