L’articolo 9-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in fase di conversione in legge, modifica le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, laddove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino il trasferimento di importi inferiori a 30.000 euro. Nel commento che segue vediamo cosa è stato previsto nel collegato fiscale approvato nei giorni scorsi.
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