Con l’introduzione del regime forfetario, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stati progressivamente abrogati i previgenti regimi fiscali agevolati previsti per i contribuenti minori per evitare criticità e sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore. I soggetti attualmente in regime di vantaggio, di cui all’articolo 27, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, possono effettuare il passaggio al regime forfettario se l’adesione al primo regime è avvenuta entro il 31 dicembre 2014, in quanto, in tal caso, il regime di vantaggio è qualificato come naturale. Mentre, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia iniziato l’attività nel 2015 e si sia avvalso del regime di vantaggio nel medesimo anno, l’adesione a tale regime è opzionale, e quindi, vincolante.
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