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AGEVOLAZIONI

Passaggio al regime forfetario: consentito se il contribuente era in regime di vantaggio nel 2014

di Claudia Iozzo | 22 Novembre 2018
Passaggio al regime forfetario: consentito se il contribuente era in regime di vantaggio nel 2014

Con l’introduzione del regime forfetario, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stati progressivamente abrogati i previgenti regimi fiscali agevolati previsti per i contribuenti minori per evitare criticità e sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore. I soggetti attualmente in regime di vantaggio, di cui all’articolo 27, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, possono effettuare il passaggio al regime forfettario se l’adesione al primo regime è avvenuta entro il 31 dicembre 2014, in quanto, in tal caso, il regime di vantaggio è qualificato come naturale. Mentre, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia iniziato l’attività nel 2015 e si sia avvalso del regime di vantaggio nel medesimo anno, l’adesione a tale regime è opzionale, e quindi, vincolante.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il regime di vantaggio è stato sostituito dal regime forfettario, che agevola le piccole imprese e i professionisti con semplificazioni fiscali. Il passaggio al nuovo regime è consentito per i contribuenti che si sono avvalsi del regime di vantaggio entro il 31 dicembre 2014.