L’articolo 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente al cedente/prestatore che effettua un’operazione soggetta a IVA, qualora quest’ultima venga meno in tutto o in parte, di recuperare l’imposta mediante una nota di variazione IVA. In merito, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risposta ad interpello 30 ottobre 2018, n. 54, relativamente al caso in cui, in sede di concordato preventivo con continuità aziendale, siano emesse delle note di variazione IVA dai creditori per recuperare l’IVA relativa ai crediti oggetto di “falcidia”. Tale operazione, non determina in capo al soggetto in concordato una passività tributaria.
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