Un’impresa di trasporto urbano che offre alla clientela una serie di servizi come l’accesso alla motonave per il trasferimento in luoghi stabiliti, l’animazione a bordo, la somministrazione di bevande o il biglietto d’ingresso nelle strutture da visitare, non offre più un mero servizio di trasporto, nel cui caso opera l’esenzione IVA, ma una fattispecie complessa nella quale il trasferimento del cliente nei luoghi previsti nel programma è solo strumentale all’offerta di servizi con finalità turistico-ricreative, le quali risultano quindi imponibili ai fini IVA. A riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 15 ottobre 2018, n. 46715.
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