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IVA

Negata l’esenzione IVA al servizio di trasporto pubblico accompagnato da servizi turistico-ricreativi

di Marco Peirolo | 23 Ottobre 2018
Negata l’esenzione IVA al servizio di trasporto pubblico accompagnato da servizi turistico-ricreativi

Un’impresa di trasporto urbano che offre alla clientela una serie di servizi come l’accesso alla motonave per il trasferimento in luoghi stabiliti, l’animazione a bordo, la somministrazione di bevande o il biglietto d’ingresso nelle strutture da visitare, non offre più un mero servizio di trasporto, nel cui caso opera l’esenzione IVA, ma una fattispecie complessa nella quale il trasferimento del cliente nei luoghi previsti nel programma è solo strumentale all’offerta di servizi con finalità turistico-ricreative, le quali risultano quindi imponibili ai fini IVA. A riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 15 ottobre 2018, n. 46715.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un'impresa di trasporto urbano che offre servizi aggiuntivi ai clienti non fornisce più solo un servizio di trasporto, ma una prestazione complessa con finalità turistico-ricreative, imponibile ai fini IVA. (parole: 29)