Nel caso in cui all’erronea dichiarazione abbia anche fatto seguito, in tutto o in parte, il pagamento del maggior importo non dovuto, il contribuente ha la possibilità di esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38). L’Agenzia delle Entrate ha precisato il momento in cui l’istanza di rimborso deve essere presentata, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica concernente chiarimenti circa la decorrenza di detto momento (Risposta 4 ottobre 2018, n. 1).
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