L’art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (decreto ai fini dell’imposta di registro) definisce, puntualmente, quali sono i soggetti tenuti alla registrazione degli atti ovvero documenti. L’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro sono, in via generale, coloro i quali pongono in essere o si avvantaggiano dell’atto sottoposto a registrazione.
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