L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 23 luglio 2018, n. 16/E, esamina l’argomento della falcidiabilità dei crediti IVA nel concordato preventivo, facendo riferimento alle modifiche operate con la Legge di Bilancio 2017 all’art. 182-ter della Legge Fallimentare ed alla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14. Con il presente commento vengono analizzati i chiarimenti dell’Agenzia distinguendo i casi di trattamento del credito IVA nel concordato preventivo senza transazione fiscale, da quelli con transazione fiscale.
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