Gli oneri documentali: previsioni internazionali e nazionali
Il capitolo V delle nuove Linee Guida OCSE 2017 contiene finalmente complete indicazioni relative al tema della documentazione “infragruppo”. Il precedente capitolo V delle Linee Guida 2010 dava, invece, sommarie indicazioni. Le Guide Lines OCSE 2017 prevedono ora che i vari Paesi debbano adottare un approccio standardizzato (c.d. three-tiered approach) consistente nella predisposizione:
- di un Masterfile contenente informazioni standard rilevanti per tutte le entità del gruppo multinazionale;
- di un Local File relativo alle transazioni poste in essere dal contribuente “locale”;
- del c.d. Country-by-Country Report contenente informazioni relative all’allocazione globale del reddito del gruppo multinazionale (e delle conseguenti imposte pagate) e a specifici indicatori economici (tangible assets, numero di dipendenti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.
In relazione alla documentazione da produrre per motivare le operazioni infragruppo l’Agenzia delle Entrate, in recepimento ad un codice di condotta europeo, aveva già previsto quale doveva e deve essere il corretto regime documentale in materia di transfer pricing.
Con un primo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 137654 del 29 settembre 2010, l’Agenzia ha definito:
- contenuto (minimo) della “documentazione idonea”;
- tempestività di esibizione della stessa;
- tempistiche e modalità della comunicazione preventiva.
Oltre al Masterfile e alla Documentazione nazionale, il provvedimento include nella “documentazione idonea” due allegati:
- Allegato 1: diagramma di flusso delle operazioni (incluse quelle appartenenti alla gestione straordinaria);
- Allegato 2: copia dei contratti scritti regolanti le operazioni.
Al provvedimento è seguita una Circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E, con oggetto “Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter (ora comma 6) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
L’indicazione in dichiarazione della detenzione della documentazione TP
Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la citata casella “Possesso documentazione”.
Modello Redditi SC - Rigo RS106

Modello Reddit SP - Rigo RS42

Modello Redditi PF - Rigo RS32

Le istruzioni ricordano che con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010 è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997 deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Le istruzioni rinviano al predetto provvedimento per ogni approfondimento.
La mancata barratura della casella, pur in presenza di documentazione, comporta il venir meno della penalty protection. In sostanza, in caso di rettifica dei prezzi da parte dell’Agenzia, il contribuente oltre a dover corrispondere le imposte e gli interessi dovrà riconoscere anche le sanzioni.
Ciò tuttavia non rende inutile la predisposizione della documentazione stessa che, se adeguatamente redatta, permetterà di evitare o limitare la rettifica dei prezzi da parte dei verificatori.
Tutto ciò premesso ci si può a questo punto chiedere se il mancato flag della casella in esame comporti sempre e necessariamente il venir meno della franchigia.
Qualche spunto favorevole al contribuente emerge dalla Sentenza n. 99 del 29 marzo 2012 (ud. 20 febbraio 2012) della Commiss. Trib. Prov., Milano.
Per quanto concerne le sanzioni, l'Agenzia le ritiene dovute in quanto non risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, atteso che la Società non avrebbe provveduto ad inviare nei termini di legge la "comunicazione" in merito al possesso della documentazione idonea per il riscontro della congruità dei prezzi riguardanti le tassazioni con il "gruppo" estero.
I giudici evidenziano come tale convinzione mal si concilia con lo spirito della normativa di cui all'art. 26 del D.L. n. 78/2010 ed alla conseguente modifica del D.Lgs. n. 471/1997, art. 1 comma 2 ter, con i quali si è inteso non applicare le sanzioni ogni qual volta la Società predispone la documentazione prevista nel Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010. La detta disposizione assume il significato di richiesta di un atteggiamento collaborativo che è presente ogni qual volta il contribuente dichiari la disponibilità delle informazioni e di adeguata documentazione per la comprensione della metodologia adottata per la determinazione del prezzo dei trasferimenti infragruppo, con il supporto di riscontri e di analisi.
Del resto la stessa Circolare n. 58/E del 2010 si è espressa chiaramente nella direzione di estendere gli effetti previsti dell'art. 26 del D.L. n. 78/2010 anche alle situazioni "pregresse" in applicazione del principio del "favor rei" precisando che un "comportamento collaborativo e trasparente del contribuente” costituisce “elemento indispensabile per garantire la corretta applicazione del principio” del favor rei.
I giudici evidenziano inoltre che per logica proprio in applicazione della "ratio" della disposizione e del principio del "favor rei" si ritiene che nelle "pregresse" situazioni con un contenzioso già in corso, come nel caso di specie, la documentazione resa disponibile debba essere valutata in maniera meno rigorosa rispetto all'approccio previsto a regime.
Riferimenti normativi:
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 26, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 settembre 2010, n. 137654.
Transfer pricing, sanzioni per mancata segnalazione del possesso della documentazione
di Silvia Bettiol | 9 Luglio 2018
Anche quest’anno i righi RS106 del Modello Redditi SC, RS42 Modello Redditi SP e RS32 del Modello PF, accolgono le informazioni relative alla disciplina del transfer price. Le istruzioni precisano che il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR ossia che, in presenza di un rapporto di controllo, risiedano in Paesi diversi e pongano in essere operazioni attive o passive tra di loro. La casella più significativa è quella relativa al possesso della documentazione.
Gli oneri documentali: previsioni internazionali e nazionali
Il capitolo V delle nuove Linee Guida OCSE 2017 contiene finalmente complete indicazioni relative al tema della documentazione “infragruppo”. Il precedente capitolo V delle Linee Guida 2010 dava, invece, sommarie indicazioni. Le Guide Lines OCSE 2017 prevedono ora che i vari Paesi debbano adottare un approccio standardizzato (c.d. three-tiered approach) consistente nella predisposizione:
In relazione alla documentazione da produrre per motivare le operazioni infragruppo l’Agenzia delle Entrate, in recepimento ad un codice di condotta europeo, aveva già previsto quale doveva e deve essere il corretto regime documentale in materia di transfer pricing.
Con un primo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 137654 del 29 settembre 2010, l’Agenzia ha definito:
Oltre al Masterfile e alla Documentazione nazionale, il provvedimento include nella “documentazione idonea” due allegati:
Al provvedimento è seguita una Circolare 15 dicembre 2010, n. 58/E, con oggetto “Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter (ora comma 6) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
L’indicazione in dichiarazione della detenzione della documentazione TP
Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la citata casella “Possesso documentazione”.
Modello Redditi SC - Rigo RS106
Modello Reddit SP - Rigo RS42
Modello Redditi PF - Rigo RS32
Le istruzioni ricordano che con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010 è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997 deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Le istruzioni rinviano al predetto provvedimento per ogni approfondimento.
La mancata barratura della casella, pur in presenza di documentazione, comporta il venir meno della penalty protection. In sostanza, in caso di rettifica dei prezzi da parte dell’Agenzia, il contribuente oltre a dover corrispondere le imposte e gli interessi dovrà riconoscere anche le sanzioni.
Ciò tuttavia non rende inutile la predisposizione della documentazione stessa che, se adeguatamente redatta, permetterà di evitare o limitare la rettifica dei prezzi da parte dei verificatori.
Tutto ciò premesso ci si può a questo punto chiedere se il mancato flag della casella in esame comporti sempre e necessariamente il venir meno della franchigia.
Qualche spunto favorevole al contribuente emerge dalla Sentenza n. 99 del 29 marzo 2012 (ud. 20 febbraio 2012) della Commiss. Trib. Prov., Milano.
Per quanto concerne le sanzioni, l'Agenzia le ritiene dovute in quanto non risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, atteso che la Società non avrebbe provveduto ad inviare nei termini di legge la "comunicazione" in merito al possesso della documentazione idonea per il riscontro della congruità dei prezzi riguardanti le tassazioni con il "gruppo" estero.
I giudici evidenziano come tale convinzione mal si concilia con lo spirito della normativa di cui all'art. 26 del D.L. n. 78/2010 ed alla conseguente modifica del D.Lgs. n. 471/1997, art. 1 comma 2 ter, con i quali si è inteso non applicare le sanzioni ogni qual volta la Società predispone la documentazione prevista nel Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010. La detta disposizione assume il significato di richiesta di un atteggiamento collaborativo che è presente ogni qual volta il contribuente dichiari la disponibilità delle informazioni e di adeguata documentazione per la comprensione della metodologia adottata per la determinazione del prezzo dei trasferimenti infragruppo, con il supporto di riscontri e di analisi.
Del resto la stessa Circolare n. 58/E del 2010 si è espressa chiaramente nella direzione di estendere gli effetti previsti dell'art. 26 del D.L. n. 78/2010 anche alle situazioni "pregresse" in applicazione del principio del "favor rei" precisando che un "comportamento collaborativo e trasparente del contribuente” costituisce “elemento indispensabile per garantire la corretta applicazione del principio” del favor rei.
I giudici evidenziano inoltre che per logica proprio in applicazione della "ratio" della disposizione e del principio del "favor rei" si ritiene che nelle "pregresse" situazioni con un contenzioso già in corso, come nel caso di specie, la documentazione resa disponibile debba essere valutata in maniera meno rigorosa rispetto all'approccio previsto a regime.
Riferimenti normativi:
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