Con la Legge di Bilancio 2017 è stato riscritto l’articolo 66 del TUIR. Le modifiche apportate, come noto, riguardano i criteri di determinazione reddituale applicabili alle imprese in contabilità semplificata, in osservanza del criterio di cassa, in luogo del previgente regime di competenza. Con la medesima disposizione, inoltre, è stato integralmente rivisto anche l’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, con la previsione di tre differenti modalità di tenuta delle scritture contabili per le imprese minori: tenuta registro incassi e pagamenti, tenuta dei registri IVA integrati ai fini reddituali e opzione per il regime della ‘cassa virtuale’, secondo il quale si considerano pagati e incassati i documenti contabili all’atto dell’annotazione in contabilità. L’opzione per la ‘cassa virtuale’ doveva essere formalizzata in sede di Modello IVA 2018, mentre per i contribuenti esonerati dalla presentazione della suddetta dichiarazione è necessario allegare il quadro VO al Modello Redditi.
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