La tutela del contribuente si estende anche all’impugnazione delle cartelle e dei ruoli sottesi qualora l’interesse ad impugnare nasca effettivamente dalla conoscenza, in assenza di notifica, mediante consegna dell’estratto di ruolo. Al di fuori di tale ipotesi, non è consentita l’impugnazione in sé dell’estratto di ruolo perché atto interno all’amministrazione. Allorquando è stato consegnato l’estratto di ruolo ed il contribuente ha richiesto la rateizzazione, tale istanza varrà come atto interruttivo della prescrizione, salvo non sia maturata in data antecedente alla suddetta richiesta. Così ha disposto la Sesta Sezione Civile della Cassazione con Ordinanza n. 16098 del 18 giugno 2018.
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