Il delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili esclude la sussistenza del reato in presenza di una condotta meramente omissiva. In pratica, il reato si concretizza solo se si occulta o si distrugge la contabilità, non potendo sussistere nel momento in cui le scritture contabili non esistono. È quanto prevede la sentenza n. 26247 della Corte di cassazione, Sezione terza penale, dell’8 giugno 2018.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati