Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile scorso era stata evidenziata la possibilità per il contribuente di delegare ad intermediari una o più fasi del flusso connesso alla fattura elettronica, intendendosi come ‘intermediari’ due distinte tipologie di soggetti: da una parte coloro ai quali il contribuente può delegare le operazioni di trasmissione telematica della fattura elettronica, ruolo che può essere assegnato anche a soggetti diversi dagli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (ad esempio società di servizi). Dall’altra, coloro ai quali il contribuente può delegare una ben più ampia rosa di adempimenti e facoltà, attribuibili esclusivamente agli intermediari di cui all’articolo 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Con il Provvedimento n. 117689, del 13 giugno, sono stati meglio delineate le caratteristiche di quest’ultima tipologia di delega e definite le modalità di conferimento, gestione e revoca della delega stessa.
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