Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Pertanto, se manca l’autonoma organizzazione, ritenuta tale da generare il presupposto dell’IRAP, non può parlarsi di presupposto imponibile. Soggetti interessati alla disciplina sono i lavoratori autonomi, gli studi associati, gli studi medici e le imprese familiari. Si consiglia l’adozione di particolare attenzione nei comportamenti professionali in caso di assenza di autonoma organizzazione e di presentazione di istanza di rimborsi.
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