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Compensi corrisposti agli sportivi dilettanti e prestazioni di tipo amministrativo gestionale

di Nicola Forte | 4 Aprile 2018
Compensi corrisposti agli sportivi dilettanti e prestazioni di tipo amministrativo gestionale

La Legge di Bilancio del 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha introdotto una nuova disposizione con l’intento di fare chiarezza in quali casi i compensi corrisposti da società ed associazioni sportive agli atleti dilettanti possano fruire della detassazione integrale fino al limite massimo di 10.000 euro. La finalità della norma è quella di contrastare alcuni “abusi” che si sono verificati in passato. In molti casi le società sportive hanno dilatato l’ambito applicativo dell’art. 67 del TUIR al fine di comprendere nel perimetro applicativo della disposizione alcune figure i cui compensi non avrebbero dovuto fruire del regime di favore in rassegna. 

Premessa

Gli atleti dilettanti non possono essere titolari di contratti, ma più semplicemente di accordi economici non cedibili. Il legislatore, anche al fine di incentivare e favorire lo sport dilettantistico, ha previsto che i compensi corrisposti da società ed associazioni sportive dilettantistiche, agli atleti dilettanti, fino al limite di 10.000 euro, siano integralmente esclusi dalla tassazione IRPEF. Tale limite è stato recentemente elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, dalla Legge di Bilancio relativa al 2018. In precedenza la soglia era inferiore ed ammontava a 7.500 euro.

Il regime fiscale è disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR che attribuisce ai predetti compensi la qualificazione di redditi diversi.  Il successivo art. 69, comma 2 del TUIR ne prevede la detassazione fino al limite massimo di 10.000 euro.

 

I compensi corrisposti agli sportivi dilettanti: la qualificazione di redditi diversi

L’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR attribuisce la qualificazione di redditi diversi alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche  e che da essi sia riconosciuto.

L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in rassegna ha immediatamente dato luogo, sin dall’approvazione, a numerosi dubbi circa la relativa portata. L’Amministrazione finanziaria si è espressa con una prima interpretazione restrittiva con la Circolare n. 207 del 16 dicembre 2000.

Secondo il documento di prassi l’espressione “esercizio diretto dell’attività sportiva” doveva essere riferita al soggetto percipiente i compensi. Secondo questo orientamento dovevano essere ricondotti nell’ambito applicativo dell’art. 67 i compensi, le indennità ed i rimborsi spese corrisposti agli atleti, agli arbitri, ma non a quelle figure che permettono con le loro attività lo svolgimento dell’attività sportiva di altri soggetti.

Sembravano così escluse, in base a questa prima interpretazione, quelle figure che normalmente dedicano gratuitamente, a mero titolo di volontariato, una parte del loro tempo, ad una società sportiva, limitandosi a percepire indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese di modesta entità.

L’Amministrazione finanziaria, in risposta ad una nota del CONI del 22 gennaio 2001 è nuovamente intervenuta con la Risoluzione del 26 marzo 2001, n. 34/E, manifestando un’interpretazione meno rigorosa rispetto alla precedente.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è discostata da un’interpretazione rigorosamente letterale ritenendo applicabile la disposizione anche nei confronti di figure diverse dagli atleti, come ad esempio i tecnici, i giudici di gara e, in taluni casi, anche i dirigenti.

Secondo il documento di prassi in rassegna rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR “i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell’associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l’ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni, non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo”.

Sono detassati fino al limite massimo di 10.000 euro i rimborsi forfetari di spesa corrisposti al dirigente accompagnatore dell’arbitro, ovvero al dirigente della squadra giovanile che accompagna i giovani atleti in trasferta per la partita di campionato.

 

Le prestazioni di tipo amministrativo gestionale

Il legislatore è intervenuto successivamente estendendo l’ambito applicativo della disciplina in rassegna. Nel corpo dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è stato aggiunto un nuovo periodo. In base al testo novellato, la disposizione precedente ai applica “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

L’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito specifici chiarimenti su tali figure i cui compensi possono essere oggetto di detassazione integrale fino a concorrenza della soglia di 10.000 euro (in precedenza 7.500 euro).

La disposizione non si applica ai rapporti di lavoro dipendente, né alle prestazioni professionali. L’esclusione dall’Irpef dovrebbe ad esempio riguardare i compensi corrisposti all’addetto che svolge le mansioni di segreteria presso il circolo sportivo.  I dubbi più rilevanti riguardano i soggetti che pongono in essere prestazioni di tipo manuale, quali i manutentori, custodi, addetti alle pulizie, etc.

Le predette figure dovrebbero essere tutte ammesse al beneficio fiscale rientrando nel novero dell’art. 67 in rassegna. Tuttavia, più in generale, le società ed associazioni sportive hanno nel tempo ricondotto nell’ambito applicativo della disposizione in rassegna figure eccessivamente distanti rispetto alla gestione dell’attività sportiva, che pure necessita di prestazioni di tipo manuale. Conseguentemente, con l’intento di limitare la portata applicativa della disposizione, il legislatore è intervenuto con una specifica norma posta all’interno della Legge di Bilancio del 2018.

 

Le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa: la Legge di Bilancio 2018

L’art. 1, comma 358 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che “Le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

In buona sostanza la novella legislativa ha inteso evitare che le singole Federazioni sportive nazionali o le singole società sportive dilatassero eccessivamente l’applicazione dell’art. 67 in rassegna facendo rientrare nella disposizione in rassegna figure e prestazioni non aventi natura sportiva.

Sarà necessario quindi attendere l’intervento del CONI, che presumibilmente sarà effettuato con apposita delibera, che delimiterà di fatto l’oggetto dei compensi e delle figure agevolabili. Le società avranno così la certezza che la detassazione integrale non potrà essere contestata in sede fiscale trattandosi di compensi corrisposti a soggetti riconducibili con certezza nel novero dei “soggetti sportivi”.  Ciò in quanto il CONI è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta.

 

 

Riferimenti normativi:

  • L. 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 358;
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 artt. 67 e 69;
  • Agenzia delle Entrate Risoluzione 26 marzo 2001 n. 34/E.

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